In tema di presupposti di ammissibilità, il D.L. n. 118/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 176/2020 ha modificato l’art. 12 bis della L. n. 3/2012 nella
parte relativa alla meritevolezza del consumatore (ora riproposta all’art. 7 comma 2,
lett. d) ter), non rilevando più la semplice colpa lieve e neppure quella, per così dire
ordinaria, relativa ad un soggetto di medie condizioni, posto che ormai costituisce
elemento ostativo soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da “colpa
grave, malafede o frode”. In particolare, la progressiva perdita della capacità di
gestione del patrimonio per effetto della ludopatia deve ritenersi estranea alle
ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di
accedere alla procedura.
Massima a cura della Dott.ssa Simona Cammarata
I Commenti sono disabilitati.