In linea con quanto sancito dalle SS.UU. (pronuncia n. 11545/2012), la Cassazione ha ribadito che integra il reato
di esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una
determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica della stessa, qualora l’attività venga
realizzata con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse,
le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

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