Deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione controllata (al pari, nel vigore
della L. n. 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore metta
a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili
liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in
funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”). Se, infatti, è ammissibile l’apertura
della liquidazione controllata anche nella sola prospettiva dell’acquisizione di beni
futuri, stante l’applicabilità alla stessa del principio di cui all’art. 142, comma 2, CCII in
considerazione dell’identità di struttura e finalità della liquidazione dei beni ex lege
3/2012 (che tale principio espressamente prevede), non vi è ragione di ecluderla
quando la sopravvenienza è costituita da somme erogate da terzi senza obbligo di
restituzione.

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