A fronte di un parere favorevole dell’Esperto riguardo alle prospettive di
risanamento, può considerarsi ostativa alla conferma delle misure protettive nella
presente fase iniziale delle trattative, la circostanza che la ricorrente non abbia
esplicitamente individuato la “veste giuridica”, tra quelle indicate nell’art 23, comma 1
e comma 2, lett. b), CCII, dell’accordo che si ripromette di stipulare con i creditori.
Per contro, in sede di eventuale proroga, il giudizio di funzionalità delle misure
rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente tener conto delle
attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta
possibilità di procedere al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati
dall’art 23, comma 1 e comma 2, lett. b), CCII che il richiedente ha l’onere di indicare.
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